Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico “Assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino-AltoAdige. Progetto pilota nella provincia autonoma di Trento.”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Assegnazione delle frequenze per  il  servizio  radiofonico  digitale nella regione del Trentino-AltoAdige. Progetto pilota nella provincia autonoma di Trento.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012)

(Omissis);

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che saranno attribuiti  agli  operatori  di  rete,  costituti  in societa’ consortili secondo i criteri di cui all’art. 12, commi  3  e 4, del Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell’AGCOM, i diritti d’uso. I diritti sono assegnati in  via  temporanea,  tenendo conto della necessita’ di assicurare l’uso efficiente delle risorse e la compatibilita’ tra reti locali che operano in differenti bacini.
I blocchi di frequenze nella banda  III  VHF,  come  identificati negli Atti finali della Conferenza di pianificazione UIT  di  Ginevra ’06 (GE06), utilizzabili nei  bacini  di  utenza  per  le  diffusioni locali corrispondenti al territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono:
per la Rai – Radiotelevisione Italiana SpA e le reti  nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C,
per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C  e 10D.
I requisiti di assegnazione sono i seguenti:
a) le societa’ consortili che ottengono i diritti di uso  delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in  tecnica digitale  in   ambito   nazionale   possono   essere   esclusivamente partecipate,  con  quote  paritetiche,  da   concessionari   per   la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all’art.  3,  comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS  dell’AGCOM, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attivita’ di  fornitore  di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle  societa’  consortili devono partecipare almeno il 40 per cento delle  emittenti.  In  ogni caso, e’ garantita alle emittenti  autorizzate  alla  diffusione  dei programmi radiofonici nazionali ai sensi  della  predetta  normativa, che  non  partecipano   al   capitale   delle   societa’   consortili assegnatarie  del  diritto  di  uso  delle  frequenze,  la  capacita’ necessaria  ad  irradiare  i  propri  programmi,   con   parita’   di trattamento rispetto  alle  emittenti  che  partecipano  al  capitale sociale. Ciascuna emittente puo’ partecipare al capitale  sociale  di una sola societa’ consortile;
b) le societa’ consortili che ottengono i diritti di uso  delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in  tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate  esclusivamente, con  quote  paritetiche  e  nel  rispetto  del   principio   di   non discriminazione, da concessionari per la  radiodiffusione  sonora  in ambito locale, di cui all’art. 3, comma 12, del regolamento  allegato alla  Delibera  n.  664/09CONS   dell’AGCOM,   che   hanno   ottenuto l’autorizzazione  per   l’attivita’   di   fornitore   di   programmi radiofonici in tecnica  digitale.  Alle  societa’  consortili  devono partecipare almeno il 30 per  cento  delle  emittenti  legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza. In ogni caso,  e’  garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione  dei  programmi  ai  sensi della predetta normativa,  che  non  partecipano  al  capitale  delle societa’ consortili assegnatarie del diritto di uso delle  frequenze, la capacita’ necessaria ad irradiare i propri programmi, con  parita’ di trattamento rispetto alle emittenti che  partecipano  al  capitale sociale,  compatibilmente  con   la   disponibilita’   di   capacita’ trasmissiva.  Per  ogni  bacino  o  sub  bacino  di  utenza  ciascuna emittente puo’ partecipare al capitale sociale di una  sola  societa’ consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti  autorizzati  all’attivita’  di   fornitore   di   programmi
radiofonici in ambito locale, ai sensi dell’art.  3,  comma  14,  del regolamento allegato alla  Delibera  n.  664/09CONS  dell’AGCOM,  sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento puo’ essere  ridotta, ovvero  conseguita  attraverso  fusioni  o   accordi   tra   societa’ consortili  locali,   ferma   restando   l’unitarieta’   del   titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.
La concessionaria del servizio  pubblico  radiotelevisivo  (RAI), come previsto dall’art. 13 del regolamento allegato alla Delibera  n. 664/09CONS dell’AGCOM, avra’ riservato un blocco  di  diffusione  con cui assolvere gli obblighi di  copertura  e  fornitura  del  servizio pubblico radiofonico previsti dal Testo  Unico  e  dal  contratto  di servizio.
Le societa’ consortili dovranno formulare, nell’istanza volta  ad ottenere i diritti d’uso, la propria manifestazione di interesse  con riferimento a tutte le frequenze previste per il rispettivo  comparto (locale  o  nazionale)  dalla  delibera  n.  180/12/CONS  dell’AGCOM, indicando   il   relativo   ordine   di   priorita’,   allegando   la documentazione  attestante  i  requisiti  richiesti  dal  regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell’AGCOM.
La manifestazione di interesse non e’ in  alcun  modo  vincolante per l’amministrazione, che procedera’ all’assegnazione dei blocchi di frequenze tenendo  conto  dell’ordine  cronologico  di  presentazione delle domande.
Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d’uso  vanno consegnate presso il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento delle Comunicazioni, Viale America, 201, DGSCER, divisione IV, a mano presso la stanza n. 548 situata al 5°  piano  dalle  ore  10,00  alle 12,00, tramite raccomandata a/r  o  al  seguente  indirizzo  di  PEC: com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it entro  il  termine  di  45 giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente avviso.
Gli operatori di rete destinatari dei diritti d’uso sono tenuti a rispettare quanto previsto dall’art. 14 della delibera n.  664/09CONS dell’AGCOM.
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